IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Vista la legge 29 giugno 1939 n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali; Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, art. 82; Vista la sentenza n. 359/1985 con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto a questo Ministero la potesta' concorrenziale di imporre vincoli secondo la procedura prevista dall'art. 82 del sopradetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998 e recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali", Ministero al quale sono state devolute le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali; Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1999, con il quale sono state delegate all'On.le sottosegretario di Stato Giampaolo D'Andrea le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939 n. 1497; Visto il decreto ministeriale 31 agosto 1970 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 330 del 31 dicembre 1970 e recante "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera e di parte del territorio comunale di Vernole"; Considerato che il decreto ministeriale succitato delimita parte della zona sottoposta a vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 testualmente come segue: "Tratto EA: l'intera zona costiera di pertinenza del comune di Vernole. Da detta zona cosi' come sopra descritta devono essere eccettuati gli abitati delle frazioni di Vanze, Struda', Acquarica secondo la perimetrazione effettuata dal consiglio comunale ex legge 6 agosto 1967, n. 765"; Considerato che il comune di Vernole con delibera del consiglio comunale n. 92 del 30 novembre 1995 ha stabilito di chiedere agli organi competenti il ridimensionamento del vincolo paesaggistico suddetto; Considerato che il comune di Vernole con nota n. 1324 del 12 febbraio 1996 ha richiesto all'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici ai sensi dell'art. 14 del regio decreto 3 giugno 1940 n. 1357 di provvedere al riesame del regime vincolistico di cui alla legge n. 1497/1939 gravante sul territorio del comune di Vernole ed alla rideterminazione dell'estensione del vincolo, poiche' lo stesso si estende su circa tre quarti del territorio comunale, interessando anche al loro interno i centri abitati di Acquarica, Struda' e Vanze non solo nelle zone di espansione ma talvolta anche nelle zone di completamento; Considerato che il comune di Vernole con nota n. 10676 del 22 novembre 1996 e successiva n. 1196 del 7 febbraio 1997, attesa la necessita' di risolvere le problematiche attinenti al ridimensionamento del vincolo paesaggistico richiedeva la definizione dell'iter procedimentale relativo alla riduzione del regime vincolistico gravante sul territorio comunale; Considerato che l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici con nota n. 6635/G2 del 6 marzo 1996, sollecitata con nota n. 39869 del 12 dicembre 1996, ha chiesto alla Soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici della Puglia di esprimere il proprio parere al riguardo; Considerato che la Soprintendenza suddetta con nota prot. n. 6745/96 del 19 febbraio 1997 esprimeva, in linea di massima, parere favorevole, ipotizzando il ridimensionamento della perimetrazione del vincolo ambientale soltanto per le immediate periferie dei centri abitati di Vernole Acquarica di Lecce, Vanze e Struda', fatta eccezione per la frazione di Acaya che presenta una rilevanza storico-culturale di notevole importanza per la presenza anche del castello e della cinta muraria della cittadella cinquecentesca; Considerato che nella succitata nota la Soprintendenza suggeriva per la ridefinizione delle aree interessate dal vincolo paesaggistico uno studio approfondito al fine di predisporre un piano particolareggiato per individuare anche le zone omogenee suscettibili di completamento edilizio evitando compromissioni del territorio tali da turbare la rilevanza ambientale e paesaggistica dei luoghi; Considerato che l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici, ravvisando nelle argomentazioni della succitata Soprintendenza connesse implicazioni di carattere urbanistico, con nota n. 8286/97 del 17 marzo 1997 ha rinviato la questione alla Regione Puglia-Assessorato all'ambiente affinche' la medesima potesse esaminarla contemperando la richiesta avanzata dal sindaco del comune di Vernole sia sotto il profilo urbanistico che paesistico; Considerato che la Regione Puglia-Assessorato all'ambiente non ha fornito alcun riscontro alla ministeriale n. 8286/97 del 17 marzo 1997; Considerato che il comune di Vernole con delibera del Consiglio comunale n. 27 del 18 aprile 1997 ha preso atto del parere della Soprintendenza succitata ed ha quindi stabilito di richiedere l'esclusione del vincolo paesaggistico imposto sui centri urbani, ad eccezione di Acaya, nella conformazione stabilita dal vigente Programma di fabbricazione e riportata nelle planimetrie allegate alla medesima delibera; Considerato che il comune di Vernole, con nota n. 5602 del 5 giugno 1997 ha chiesto al Ministero per i beni culturali e ambientali di rideterminare l'estensione del vincolo paesaggistico gravante sul territorio di Vernole cosi' come stabilito nella delibera di Consiglio comunale n. 27/97 inviando la cartografia nella quale i centri predetti sono delimitati secondo la conformazione stabilita dal Programma di fabbricazione; Considerato che l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici con nota n. 21138 del 7 luglio 1997 ha chiesto alla Soprintendenza succitata di valutare la richiesta formulata dal comune di Vernole con nota n. 5602 del 5 giugno 1997; Considerato che la Soprintendenza succitata, dopo approfondito esame della documentazione e della cartografia di riferimento ed attenta ricognizione dello stato dei luoghi, con nota n. 29770 del 16 dicembre 1997 ha espresso parere favorevole all'esclusione dal vincolo paesaggistico delle aree dei centri abitati di Aquarica Vanze e Struda' nella loro conformazione stabilita dal Programma di fabbricazione vigente poiche' cio' non comporta compromissioni del territorio tali che possano in qualche modo turbare la rilevanza ambientale e paesaggistica dei luoghi; Considerato che nella succitata nota n. 29770 la Soprintendenza ha rilevato che gli elementi paesaggistici rilevanti e rappresentativi del territorio del comune di Vernole ricadono principalmente nelle zone immediatamente a ridosso della fascia costiera che comprendono la frazione di Acaya, la zona umida delle Cesine ed aree costiere caratterizzate da macchia mediterranea distanti notevolmente dai centri abitati di Acquarica, Vanze e Struda' e percio' non interessanti le periferie degli stessi, anche con riferimento alla attuale conformazione stabilita dal vigente Programma di fabbricazione, chiarendo che le periferie di Acquarica e di Vanze si estendono su un territorio pianeggiante, mentre la periferia di Struda' risulta pianeggiante ad est e degradante ad ovest verso la provinciale Lecce-Melendugno, e non presentano elementi di rilievo dal punto di vista geomorfologico ne' essenze arboree di particolare pregio o macchia mediterranea; Considerato che nelle suddette zone di periferia dei centri abitati interessati la Soprintendenza medesima non ha evidenziato testimonianze architettoniche o storico-artistiche di particolare rilevanza ne' sono state individuate vedute prospettiche di particolare bellezza paesaggistica; Esaminati gli atti e verificato che i centri abitati di Acquarica, Vanze e Struda' non risultano allo stato attuale meritevoli di tutela ex lege 1497/1939, come evidenziato dalla documentazione fotografica e cartografica allegata alla succitata nota n. 5602 del 5 giugno 1997 del comune di Vernole; Considerato che il Comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 9 febbraio 1999 ha espresso parere favorevole alla richiesta di riduzione del vincolo formulata dalla predetta Soprintendenza; Decreta: I centri abitati relativi alle frazioni di Acquarica, Vanze e Struda' ricadenti nel territorio del comune di Vernole in provincia di Lecce, secondo la conformazione stabilita dal Programma di fabbricazione vigente cosi' come indicato nelle planimetrie che fanno parte integrante del presente decreto prodotte dal comune di Vernole, sono esclusi dal vincolo imposto ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 con decreto ministeriale 31 dicembre 1970 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 330 del 31 dicembre 1970. La Soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici di Bari provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del relativo regolamento d'esecuzione 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa cartografia da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto. Avverso il presente atto e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto. Roma, 28 aprile 1999 Il sottosegretario di Stato: D'ANDREA Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1999 Registro n. 1 Beni e attivita' culturali, foglio n. 109