IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
                 PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Vista  la  legge  29  giugno  1939  n.  1497,  sulla protezione delle
bellezze naturali;
Visto  il  regio  decreto  3  giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione
della legge predetta;
Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n.
616, art. 82;
Vista la sentenza n. 359/1985 con la quale la Corte costituzionale ha
riconosciuto a questo Ministero la potesta' concorrenziale di imporre
vincoli  secondo  la  procedura  prevista dall'art. 82 del sopradetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;
Visto  il  decreto  legislativo  20  ottobre 1998, n. 368, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  250  del  26  ottobre  1998 e recante
"Istituzione  del  Ministero  per  i  beni e le attivita' culturali",
Ministero  al  quale sono state devolute le attribuzioni spettanti al
Ministero per i beni culturali e ambientali;
Visto  il  decreto  ministeriale  10  novembre  1998 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1999, con il quale sono state
delegate  all'On.le  sottosegretario  di  Stato Giampaolo D'Andrea le
funzioni  ministeriali  previste dalla citata legge 29 giugno 1939 n.
1497;
Visto  il  decreto  ministeriale  31  agosto  1970  pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   330   del  31  dicembre  1970  e  recante
"Dichiarazione  di  notevole interesse pubblico della zona costiera e
di parte del territorio comunale di Vernole";
Considerato  che  il  decreto  ministeriale  succitato delimita parte
della  zona sottoposta a vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939,
n.  1497  testualmente come segue: "Tratto EA: l'intera zona costiera
di  pertinenza  del comune di Vernole. Da detta zona cosi' come sopra
descritta  devono  essere  eccettuati  gli  abitati delle frazioni di
Vanze,  Struda',  Acquarica  secondo la perimetrazione effettuata dal
consiglio comunale ex legge 6 agosto 1967, n. 765";
Considerato  che  il  comune  di  Vernole  con delibera del consiglio
comunale  n.  92  del  30 novembre 1995 ha stabilito di chiedere agli
organi  competenti  il  ridimensionamento  del  vincolo paesaggistico
suddetto;
Considerato che il comune di Vernole con nota n. 1324 del 12 febbraio
1996  ha  richiesto  all'Ufficio  centrale  per  i  beni ambientali e
paesaggistici  ai  sensi dell'art. 14 del regio decreto 3 giugno 1940
n.  1357 di provvedere al riesame del regime vincolistico di cui alla
legge  n.  1497/1939 gravante sul territorio del comune di Vernole ed
alla  rideterminazione dell'estensione del vincolo, poiche' lo stesso
si  estende su circa tre quarti del territorio comunale, interessando
anche  al loro interno i centri abitati di Acquarica, Struda' e Vanze
non  solo  nelle  zone  di espansione ma talvolta anche nelle zone di
completamento;
Considerato  che  il  comune  di  Vernole  con  nota  n. 10676 del 22
novembre  1996  e  successiva  n. 1196 del 7 febbraio 1997, attesa la
necessita'    di    risolvere    le    problematiche   attinenti   al
ridimensionamento del vincolo paesaggistico richiedeva la definizione
dell'iter   procedimentale   relativo   alla   riduzione  del  regime
vincolistico gravante sul territorio comunale;
Considerato   che   l'Ufficio   centrale  per  i  beni  ambientali  e
paesaggistici  con  nota n. 6635/G2 del 6 marzo 1996, sollecitata con
nota  n.  39869  del 12 dicembre 1996, ha chiesto alla Soprintendenza
per i beni ambientali architettonici artistici e storici della Puglia
di esprimere il proprio parere al riguardo;
Considerato  che la Soprintendenza suddetta con nota prot. n. 6745/96
del   19  febbraio  1997  esprimeva,  in  linea  di  massima,  parere
favorevole, ipotizzando il ridimensionamento della perimetrazione del
vincolo  ambientale  soltanto  per  le immediate periferie dei centri
abitati  di  Vernole  Acquarica  di  Lecce,  Vanze  e  Struda', fatta
eccezione  per  la  frazione  di  Acaya  che  presenta  una rilevanza
storico-culturale  di  notevole  importanza per la presenza anche del
castello e della cinta muraria della cittadella cinquecentesca;
Considerato  che nella succitata nota la Soprintendenza suggeriva per
la ridefinizione delle aree interessate dal vincolo paesaggistico uno
studio approfondito al fine di predisporre un piano particolareggiato
per  individuare anche le zone omogenee suscettibili di completamento
edilizio  evitando  compromissioni  del territorio tali da turbare la
rilevanza ambientale e paesaggistica dei luoghi;
Considerato   che   l'Ufficio   centrale  per  i  beni  ambientali  e
paesaggistici,   ravvisando   nelle  argomentazioni  della  succitata
Soprintendenza  connesse  implicazioni  di carattere urbanistico, con
nota  n.  8286/97  del  17  marzo  1997 ha rinviato la questione alla
Regione Puglia-Assessorato all'ambiente affinche' la medesima potesse
esaminarla contemperando la richiesta avanzata dal sindaco del comune
di Vernole sia sotto il profilo urbanistico che paesistico;
Considerato  che  la  Regione  Puglia-Assessorato all'ambiente non ha
fornito  alcun  riscontro  alla  ministeriale n. 8286/97 del 17 marzo
1997;
Considerato  che  il  comune  di  Vernole  con delibera del Consiglio
comunale  n.  27  del  18  aprile 1997 ha preso atto del parere della
Soprintendenza   succitata  ed  ha  quindi  stabilito  di  richiedere
l'esclusione  del vincolo paesaggistico imposto sui centri urbani, ad
eccezione   di  Acaya,  nella  conformazione  stabilita  dal  vigente
Programma  di  fabbricazione  e  riportata nelle planimetrie allegate
alla medesima delibera;
Considerato  che  il comune di Vernole, con nota n. 5602 del 5 giugno
1997  ha  chiesto  al  Ministero per i beni culturali e ambientali di
rideterminare  l'estensione  del  vincolo  paesaggistico gravante sul
territorio   di  Vernole  cosi'  come  stabilito  nella  delibera  di
Consiglio  comunale  n.  27/97  inviando la cartografia nella quale i
centri  predetti  sono  delimitati secondo la conformazione stabilita
dal Programma di fabbricazione;
Considerato   che   l'Ufficio   centrale  per  i  beni  ambientali  e
paesaggistici  con  nota  n.  21138 del 7 luglio 1997 ha chiesto alla
Soprintendenza  succitata  di  valutare  la  richiesta  formulata dal
comune di Vernole con nota n. 5602 del 5 giugno 1997;
Considerato  che la Soprintendenza succitata, dopo approfondito esame
della  documentazione  e  della cartografia di riferimento ed attenta
ricognizione  dello  stato  dei  luoghi,  con  nota  n.  29770 del 16
dicembre  1997  ha  espresso  parere  favorevole  all'esclusione  dal
vincolo paesaggistico delle aree dei centri abitati di Aquarica Vanze
e  Struda'  nella  loro  conformazione  stabilita  dal  Programma  di
fabbricazione  vigente  poiche'  cio' non comporta compromissioni del
territorio  tali  che  possano  in  qualche modo turbare la rilevanza
ambientale e paesaggistica dei luoghi;
Considerato  che  nella  succitata nota n. 29770 la Soprintendenza ha
rilevato  che  gli elementi paesaggistici rilevanti e rappresentativi
del  territorio  del  comune di Vernole ricadono principalmente nelle
zone  immediatamente  a ridosso della fascia costiera che comprendono
la  frazione  di  Acaya,  la zona umida delle Cesine ed aree costiere
caratterizzate  da  macchia  mediterranea  distanti  notevolmente dai
centri   abitati   di  Acquarica,  Vanze  e  Struda'  e  percio'  non
interessanti  le  periferie  degli stessi, anche con riferimento alla
attuale    conformazione   stabilita   dal   vigente   Programma   di
fabbricazione,  chiarendo che le periferie di Acquarica e di Vanze si
estendono  su  un  territorio  pianeggiante,  mentre  la periferia di
Struda'  risulta  pianeggiante  ad est e degradante ad ovest verso la
provinciale  Lecce-Melendugno,  e  non presentano elementi di rilievo
dal  punto di vista geomorfologico ne' essenze arboree di particolare
pregio o macchia mediterranea;
Considerato  che  nelle suddette zone di periferia dei centri abitati
interessati   la   Soprintendenza   medesima   non   ha   evidenziato
testimonianze  architettoniche  o  storico-artistiche  di particolare
rilevanza   ne'   sono   state  individuate  vedute  prospettiche  di
particolare bellezza paesaggistica;
Esaminati  gli  atti  e verificato che i centri abitati di Acquarica,
Vanze e Struda' non risultano allo stato attuale meritevoli di tutela
ex  lege 1497/1939, come evidenziato dalla documentazione fotografica
e cartografica allegata alla succitata nota n. 5602 del 5 giugno 1997
del comune di Vernole;
Considerato  che  il  Comitato  di  settore  per i beni ambientali ed
architettonici  del  Consiglio  nazionale  per  i  beni  culturali  e
ambientali  nella  seduta  del  9  febbraio  1999  ha espresso parere
favorevole  alla  richiesta  di riduzione del vincolo formulata dalla
predetta Soprintendenza;
                              Decreta:
I centri abitati relativi alle frazioni di Acquarica, Vanze e Struda'
ricadenti nel territorio del comune di Vernole in provincia di Lecce,
secondo  la  conformazione  stabilita  dal Programma di fabbricazione
vigente  cosi'  come  indicato  nelle  planimetrie  che  fanno  parte
integrante  del presente decreto prodotte dal comune di Vernole, sono
esclusi  dal  vincolo  imposto ai sensi della legge 29 giugno 1939 n.
1497  con  decreto  ministeriale  31  dicembre  1970 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 330 del 31 dicembre 1970.
La  Soprintendenza  per  i beni ambientali architettonici artistici e
storici  di  Bari  provvedera'  a  che copia della Gazzetta Ufficiale
contenente  il  presente  decreto  venga  affissa  ai sensi e per gli
effetti  dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art.
12  del  relativo  regolamento  d'esecuzione  3 giugno 1940, n. 1357,
all'albo  del comune interessato e che copia della Gazzetta Ufficiale
stessa, con relativa cartografia da allegare, venga depositata presso
i competenti uffici del comune suddetto.
Avverso   il   presente  atto  e'  ammessa  proposizione  di  ricorso
giurisdizionale   avanti   al   Tribunale   amministrativo  regionale
competente  per  territorio  o,  a scelta dell'interessato, avanti al
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di
cui  alla  legge  6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero e' ammesso ricorso
straordinario   al  Capo  dello  Stato,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente    della   Repubblica   24   novembre   1971,   n.   1199,
rispettivamente  entro  sessanta  e  centoventi  giorni dalla data di
avvenuta notificazione del presente atto.

        Roma, 28 aprile 1999
                                Il sottosegretario di Stato: D'ANDREA
Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1999
Registro n. 1 Beni e attivita' culturali, foglio n. 109